Art. 27. Consiglio di parita' 1. Il consiglio di parita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e sopraffazioni. 2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti, nel rispetto della parita' fra generi. 3. La designazione, la composizione e il funzionamento del consiglio sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi. 5. Il consiglio collabora con il comitato unico di garanzia nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.