(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                        Consiglio di parita' 
 
    1. Il consiglio di parita' promuove iniziative  per  l'attuazione
delle pari opportunita' e  la  valorizzazione  delle  differenze,  ai
sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto  del  principio
di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e
sopraffazioni. 
    2. I componenti del consiglio sono individuati paritariamente tra
il personale docente,  tecnico-amministrativo  e  gli  studenti,  nel
rispetto della parita' fra generi. 
    3. La  designazione,  la  composizione  e  il  funzionamento  del
consiglio sono  stabiliti  da  apposito  regolamento,  approvato  dal
senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   consiglio   di
amministrazione. 
    4. Il consiglio provvede ad eleggere il suo  presidente,  che  lo
convoca almeno una volta ogni sei mesi. 
    5. Il consiglio collabora  con  il  comitato  unico  di  garanzia
nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.