(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni assume tutte le funzioni previste  dalla  legge,  dai
contratti collettivi  relativi  al  personale  delle  amministrazioni
pubbliche o da altre disposizioni. 
    2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e  di  verifica
dell'attuazione delle pari opportunita' e del rispetto della dignita'
della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque  forma
di discriminazione e contribuisce alla  realizzazione  del  benessere
organizzativo. 
    3.  I   componenti   vengono   nominati,   nel   rispetto   della
pariteticita'  e  parita'  tra  generi,  all'interno  del   personale
tecnico-amministrativo. 
    4. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e le competenze
del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal
consiglio di amministrazione, previo  parere  favorevole  del  senato
accademico. 
    5.  Il  comitato  collabora   con   il   consiglio   di   parita'
nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.