Art. 28. Comitato unico di garanzia 1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunita' e del rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque forma di discriminazione e contribuisce alla realizzazione del benessere organizzativo. 3. I componenti vengono nominati, nel rispetto della pariteticita' e parita' tra generi, all'interno del personale tecnico-amministrativo. 4. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e le competenze del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico. 5. Il comitato collabora con il consiglio di parita' nell'attuazione delle politiche di pari opportunita'.