Art. 29. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti della comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico. 2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente. 3. Il comitato e' composto da: a) il rettore o suo delegato; b) il direttore generale o suo delegato; c) due rappresentanti designati dal centro universitario sportivo italiano; d) due studenti designati dal consiglio degli studenti; e) un rappresentante dei docenti designato dal senato accademico; f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio del personale tecnico-amministrativo. 4. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche risorse di bilancio. 5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale; il regolamento e' approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. I componenti del comitato restano in carica per due anni. 6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al centro universitario sportivo.