(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive a vantaggio dei componenti della comunita'  universitaria  e
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai
programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a
carattere ricreativo e agonistico. 
    2. Il comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente. 
    3. Il comitato e' composto da: 
      a) il rettore o suo delegato; 
      b) il direttore generale o suo delegato; 
      c)  due  rappresentanti  designati  dal  centro   universitario
sportivo italiano; 
      d) due studenti designati dal consiglio degli studenti; 
      e)  un  rappresentante  dei  docenti   designato   dal   senato
accademico; 
      f)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
designato dal consiglio del personale tecnico-amministrativo. 
    4.  Alla  copertura  delle  spese  per  l'attivita'  sportiva  si
provvede mediante i fondi stanziati dalla legge  vigente  e  mediante
altre specifiche risorse di bilancio. 
    5. Le modalita' di funzionamento del comitato  sono  definite  da
apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
il regolamento e' approvato dal consiglio di amministrazione,  previo
parere del senato accademico. I componenti del  comitato  restano  in
carica per due anni. 
    6. L'affidamento in convenzione  della  gestione  degli  impianti
sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore,
e' prioritariamente offerto al centro universitario sportivo.