(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
           Cariche accademiche e docenti a tempo definito 
 
    1. Sono Cariche accademiche: 
      Il Rettore; 
      Il Pro-rettore vicario; 
      Il Direttore di Dipartimento; 
      Il Presidente della Scuola; 
      Il Direttore della Scuola superiore ISUFI; 
      Il Direttore della Scuola di Dottorato; 
      Il Direttore di Scuola di specializzazione, con esclusione  del
Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali; 
      Il Presidente di Consiglio didattico; 
      Il Coordinatore di Collegio dei docenti di Dottorato. 
    2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito  e'  resa
pubblica.