Art. 20. Cariche accademiche e docenti a tempo definito 1. Sono Cariche accademiche: Il Rettore; Il Pro-rettore vicario; Il Direttore di Dipartimento; Il Presidente della Scuola; Il Direttore della Scuola superiore ISUFI; Il Direttore della Scuola di Dottorato; Il Direttore di Scuola di specializzazione, con esclusione del Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali; Il Presidente di Consiglio didattico; Il Coordinatore di Collegio dei docenti di Dottorato. 2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito e' resa pubblica.