Art. 10. Contributi sindacali 1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta' di rilasciare delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. 2. La delega rilasciata e' trasmessa, a cura dei soggetti di cui al comma 1, al Ministero dell'interno per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita' ed alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalita' concordate con l'amministrazione o con i soggetti di cui al comma 2. 5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.