(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                        Contributi sindacali 
 
    1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta'  di  rilasciare
delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta,  a
riscuotere una quota mensile dello stipendio  per  il  pagamento  dei
contributi sindacali, nella misura stabilita  dai  competenti  organi
statutari. La delega e'  rilasciata  per  iscritto  ed  e'  trasmessa
all'amministrazione  a  cura  del  dipendente  o  dell'organizzazione
sindacale interessata. 
    2. La delega rilasciata e' trasmessa, a cura dei soggetti di  cui
al comma 1, al Ministero dell'interno per i segretari  utilizzati  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita' ed alle
altre  amministrazioni  che  si  avvalgono  dei  segretari  ai  sensi
dell'art. 19, comma 5, dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997. 
    3. La delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio. 
    3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata
in  qualsiasi   momento,   inoltrando   la   relativa   comunicazione
all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui  al  comma  2
nei casi ivi previsti, e  all'organizzazione  sindacale  interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della stessa. 
    4.  Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni sulle retribuzioni in base alle  deleghe  ricevute  e
sono versate mensilmente alle organizzazioni  sindacali  interessate,
secondo modalita' concordate con l'amministrazione o con  i  soggetti
di cui al comma 2. 
    5. Le amministrazioni, ivi comprese  quelle  del  comma  2,  sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati  alle  organizzazioni
sindacali.