Art. 10.
Contributi sindacali
1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta' di rilasciare
delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a
riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione
sindacale interessata.
2. La delega rilasciata e' trasmessa, a cura dei soggetti di cui
al comma 1, al Ministero dell'interno per i segretari utilizzati ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita' ed alle
altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi
dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997.
3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata
in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui al comma 2
nei casi ivi previsti, e all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e
sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate,
secondo modalita' concordate con l'amministrazione o con i soggetti
di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.