(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                         Segretario generale 
 
    1. Al  segretario  generale  competono  le  funzioni  di  vertice
dell'amministrazione dell'Unioncamere; egli sovrintende alla gestione
complessiva ed all'attivita' amministrativa,  esercita  i  poteri  di
coordinamento, verifica e  controllo  dell'attivita'  dei  dirigenti,
vigila sull'efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce  agli
organi secondo le rispettive competenze. 
    2.  Il  segretario  generale  propone  all'organo  competente   i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere h), i), k),  adotta
tutti gli atti di organizzazione  riservati  dalla  legge  all'ambito
d'autonomia  della  dirigenza  di  vertice,   proponendo   all'organo
competente la  ripartizione  delle  competenze  tra  la  dirigenza  e
disponendo sulle procedure per la gestione dell'attivita', sui limiti
di  valore  delle  spese  che  i  dirigenti   possono   impegnare   e
sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro.