Art. 11. Segretario generale 1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all'attivita' amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti, vigila sull'efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze. 2. Il segretario generale propone all'organo competente i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 4, lettere h), i), k), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati dalla legge all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice, proponendo all'organo competente la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.