Art. 13. Consulta dei segretari generali 1. La consulta dei segretari generali e' organismo consultivo composto da segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali individuati dall'ufficio de presidenza su proposta del segretario generale dell'Unioncamere, che la presiede. 2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere, nonche' su richiesta degli organi.