(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                     Sezione delle Camere miste 
 
    1. La sezione prevista dal comma  3,  dell'art.  1  del  presente
statuto e' denominata Ā«Sezione delle camere misteĀ». 
    2. Per Camere di  commercio  miste  si  intendono  le  Camere  di
commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti  nel
territorio nazionale previste dall'art. 22 della  legge  29  dicembre
1993,  n.  580  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  iscritte
nell'albo disciplinato dal decreto del Ministero del commercio estero
del  15  febbraio  2000,  n.   96   e   successive   integrazioni   e
modificazioni. 
    3.  L'Unioncamere   contribuisce   ad   assicurare   le   risorse
finanziarie  occorrenti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   della
sezione. 
    4. La gestione dell'attivita' della sezione e' disciplinata da un
apposito regolamento, approvato dall'assemblea.