Art. 14. Sezione delle Camere miste 1. La sezione prevista dal comma 3, dell'art. 1 del presente statuto e' denominata Ā«Sezione delle camere misteĀ». 2. Per Camere di commercio miste si intendono le Camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'albo disciplinato dal decreto del Ministero del commercio estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni. 3. L'Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell'attivita' della sezione. 4. La gestione dell'attivita' della sezione e' disciplinata da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea.