(Allegato 1-art. 10)
 
                               Art. 10 
 
                        (Atti del segretario) 
 
1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e  dei  procedimenti  in
camera  di  consiglio,  redatto  come   documento   informatico,   e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e  dal  segretario  di  udienza  ed  e'  conservato  con
modalita' informatiche. 
2. Gli  atti  redatti   dal   segretario   dell'ufficio   giudiziario
riguardanti  ogni  singolo  giudizio  sono  sottoscritti  con   firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 
3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione  del  processo
verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
4. Nei casi di impossibilita' di funzionamento del SIGA attestati dal
responsabile del SIGA il processo  verbale  dell'udienza  pubblica  e
della camera di consiglio, nonche' gli atti  redatti  dal  Segretario
dell'ufficio giudiziario  riguardanti  ogni  singolo  giudizio,  sono
sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta  copia
informatica nei formati stabiliti dalle specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 19. Tali copie sono inserite nel  fascicolo  informatico
subito dopo la cessazione dell'indisponibilita' di SIGA.