(Allegato 1-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
       (Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche) 
 
1. La trasmissione telematica da parte dei  tribunali  amministrativi
regionali e del Tribunale regionale di giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige del  fascicolo  informatico  di  primo  grado  al
Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad
assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e  la
riservatezza secondo quanto stabilito dalle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti  dello
stesso, nei casi consentiti  dalla  normativa  vigente,  da  e  verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio,  per  via  telematica  su  canale
sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. 
3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organi  giurisdizionali
di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di  cui  all'articolo  9,
comma 10.