(Allegato 1-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
                 (Comunicazioni per via telematica) 
 
1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente  con
modalita' telematiche, nei confronti di ciascun  avvocato  componente
il  collegio  difensivo  ovvero,  alternativamente,   nei   confronti
dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato,  agli  indirizzi
PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello  Stato  e
gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale  sicuro  oppure
attraverso cooperazione applicativa. 
2. Le comunicazioni di segreteria sono altresi'  effettuate  a  mezzo
PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di
PEC,  agli  indirizzi  PEC  risultanti  dai  pubblici   elenchi,   da
acquisirsi secondo le modalita' di cui alle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
3. Le comunicazioni nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo
16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  modificato
dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11settembre 2020, n. 120. 
4. Con modalita' telematiche si procede altresi'  alle  comunicazioni
nei  confronti  di  qualsiasi  soggetto  processuale  che,  pur   non
essendovi obbligato per disposizione di legge, abbia comunicato  alla
segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui e'  stato  incardinato
il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e'
specificamente  indicato  l'indirizzo  PEC  al  quale  si   intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per  cui
tale comunicazione e' resa. 
5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante
invio di un messaggio  dall'indirizzo  PEC  dell'ufficio  giudiziario
mittente, secondo quando precisato nelle specifiche tecniche  di  cui
all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronica  certificata  del
destinatario. 
6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario  si
intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta  consegna  da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica
certificata del destinatario  e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del CAD. 
7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione  telematica
per cause imputabili al  malfunzionamento  del  SIGA,  il  segretario
della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo  fax  e,
nel caso di ulteriore impossibilita', procede  secondo  le  modalita'
descritte nell'articolo  45  delle  disposizioni  di  attuazione  del
codice di procedura civile. 
8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata  consegna
sono conservati nel fascicolo informatico. 
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine
per causa imputabile al destinatario,  attestata  dalla  ricevuta  di
mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche  della
posta elettronica certificata di cui  al  decreto  del  Ministro  per
l'innovazione e le  tecnologie  2  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la  comunicazione  si
ha per eseguita con  il  deposito  del  provvedimento  nel  fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19. 
10. La comunicazione di un atto che contiene i dati personali di  cui
all'articolo 9  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e' effettuata per estratto
con  contestuale  messa  a  disposizione  dell'atto   integrale   nel
fascicolo elettronico  accessibile  agli  aventi  diritto  attraverso
l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con  modalita'
tali da garantire l'identificazione  dell'autore  dell'accesso  e  la
tracciabilita' delle relative  attivita',  secondo  quanto  stabilito
dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
11. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  alle
comunicazioni di cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  fatta  eccezione
per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non  abbiano
espressamente dichiarato  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con
modalita' telematica.