(Allegato 1-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
   (Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno) 
 
1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC
a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto
del Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie  2  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono
tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: 
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di
messaggi di posta elettronica indesiderati; 
b) utilizzano  software  idonei  a  verificare  l'assenza  di   virus
informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; 
c) conservano,  con  ogni  mezzo  idoneo,  le  ricevute  di  avvenuta
consegna  dei  messaggi  trasmessi   al   dominio   della   Giustizia
amministrativa; 
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito  nelle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19; 
e) sono dotati di  un  servizio  automatico  per  la  verifica  della
effettiva  disponibilita'  dello   spazio   della   casella   PEC   a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella
stessa.