Art. 15 (Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno) 1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia amministrativa; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita' dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.