(Allegato 1-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
(Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale) 
 
1. La  parte  interessata  procede  alla  richiesta  di  rilascio  di
duplicato informatico o di copia  informatica,  anche  per  immagine,
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  alla  segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso. 
2. La  segreteria  dell'ufficio  giudiziario  comunica   alla   parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio,  con  mezzi
telematici. 
3. Alla richiesta di copia e'  associato  un  identificativo  univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. 
4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
5. Il rilascio di copia conforme di atti  e  documenti  del  processo
avviene di norma  a  mezzo  PEC  con  invio  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  richiedente,  secondo  le   specifiche
tecniche di cui all'articolo 19. 
6. La  conformita'  dell'atto  all'originale  digitale  o   analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del  segretario,  con  apposizione  della  propria
firma  digitale,  o,  nel  caso  di  rilascio  cartaceo,  con   firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie  del  medesimo  atto  o
documento, la conformita' deve  essere  attestata  separatamente  per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC. 
7. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'  non  e'
dovuto quando la copia e'  estratta  dal  fascicolo  informatico  dai
soggetti abilitati ad accedervi.