(Allegato 1-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
                 (Accesso al fascicolo informatico) 
 
1. L'accesso  al  fascicolo   informatico   dei   procedimenti   come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, e' consentito  al  presidente  o  al
magistrato  delegato  per  i  provvedimenti  monocratici,  a  ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli ausiliari del giudice. 
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel
limite dell'incarico  ricevuto  e  dell'autorizzazione  concessa  dal
giudice. 
3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi'  consentito  ai  difensori
muniti  di  procura,  agli   avvocati   domiciliatari,   alle   parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del  giudice,  a  coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 
4. In caso di delega, il SIGA consente  l'accesso  ai  fascicoli  dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione,  a  cura
di parte, di copia  della  delega  stessa,  o  di  dichiarazione  del
sostituto da cui  risulti  il  conferimento  di  delega  verbale,  al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che  provvede  ai  conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino  alla  comunicazione  della
revoca della delega. 
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,  e'
redatta in conformita' alle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
19. 
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati  e  i  procuratori
dello Stato, individuati ed identificati anche attraverso  meccanismi
di cooperazione applicativa, accedono alle informazioni contenute nei
fascicoli dei procedimenti nei quali e'  parte  un  soggetto  che  si
avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
7. L'identificazione  informatica  dei  soggetti  cui  e'  consentito
l'accesso ai sensi  del  presente  articolo  avviene  in  conformita'
all'articolo  64  del  CAD  secondo  le  modalita'   previste   dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19.