(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
                       (Fascicolo informatico) 
 
1. Il fascicolo  processuale  e'  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo
informatico. 
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati,  i
documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in  forma  di
documento informatico, ovvero  le  copie  per  immagine  su  supporto
informatico dei medesimi atti. 
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende  alla  gestione
del fascicolo medesimo e cura la correttezza  e  l'aggiornamento  dei
dati ivi inseriti; 
b) del numero del ricorso; 
c) dell'oggetto sintetico del ricorso; 
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; 
e) dell'elenco dei documenti in esso contenuti, anche  se  depositati
in forma cartacea ai sensi dell'articolo 9, commi 8 e 9. 
4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: 
a) i componenti del collegio  e  i  suoi  ausiliari,  le  parti  e  i
difensori  (tipologia  di  parte;  data  di  costituzione,  data   di
rinuncia; partita IVA/ codice fiscale); 
b) l'oggetto  del  ricorso  per  esteso,  consistente  nella  precisa
indicazione  dei  provvedimenti  impugnati  e/o  dell'oggetto   della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; 
c) le comunicazioni di segreteria nonche' le ricevute di  PEC  ovvero
di deposito; 
d) le camere di consiglio e le udienze; 
e) i ricorsi collegati; 
f) il link  al  contenuto  integrale  del  fascicolo  informatico  di
provenienza,  in  caso  di  appello,   regolamento   di   competenza,
revocazione e negli altri casi previsti; 
g) i provvedimenti impugnati; 
h) le spese di giustizia; 
i) il patrocinio a spese dello Stato. 
5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed e'
formato  in  modo  da  garantire  la  facile  reperibilita'   ed   il
collegamento degli atti ivi  contenuti  in  relazione  alla  data  di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definite le
modalita' per il salvataggio dei  log  relativi  alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico. 
7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tutti  gli
atti del fascicolo redatti sotto forma di  documenti  informatici  e'
assicurata secondo quanto previsto dalle linee guida AgID. 
8. Il segretario dell'ufficio  giudiziario  competente  controlla  la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti  secondo  quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.