(Allegato 1-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
(Procura alle liti  e  conferimento  dell'incarico  di  assistenza  e
                               difesa) 
 
1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in cui
e' il  medesimo  a  provvedervi,  mediante  apposizione  della  firma
digitale. 
2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto  cartaceo,  il
difensore procede al deposito telematico della copia per immagine  su
supporto    informatico,    compiendo    l'asseverazione     prevista
dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento  della  relativa
dichiarazione nel medesimo o in un  distinto  documento  sottoscritto
con firma digitale. 
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si
riferisce: 
a) quando e' rilasciata su documento informatico separato  depositato
con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; 
b) quando e' rilasciata su foglio  separato  del  quale  e'  estratta
copia informatica,  anche  per  immagine,  depositato  con  modalita'
telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano  conferite  su
supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia  per
immagine di tutte le procure.