(Allegato 1-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
          (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice) 
 
1. Salvo diversa espressa previsione,  il  ricorso  introduttivo,  le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro
atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice,
sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD. 
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e  9,  il  deposito  degli  atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via
telematica. 
3. Il deposito degli  atti  e  dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
effettuato mediante  posta  elettronica  certificata,  e'  tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di  avvenuta   accettazione,   ove   il   deposito   risulti,   anche
successivamente, andato a buon fine  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al  mittente  perviene
il messaggio di mancata consegna della PEC di  deposito,  l'attivita'
di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai  fini
della rimessione in termini da parte  del  giudice,  ove  la  mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente. 
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o  documenti
sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera  di
consiglio, il deposito  effettuato  con  modalita'  telematiche  deve
avvenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito. 
5. Quando il messaggio di posta  elettronica  certificata  eccede  la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante  l'invio  di
piu' messaggi di  posta  elettronica  certificata.  In  tal  caso  il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di
cui al secondo periodo del comma 3. 
6. Nel caso in  cui,  per  ragioni  tecniche  o  per  la  particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC
ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito
istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il
deposito  si  considera  perfezionato  all'atto  della  registrazione
dell'invio da parte del SIGA. 
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al  comma  1,
attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione,
e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per specifiche e motivate
ragioni  tecniche,  ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di  copia
cartacea o su supporto informatico  ovvero  su  diverso  supporto  di
singoli atti e documenti. In questo caso  viene  fatta  menzione  del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con  le  stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di  documenti
ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei  casi  di
cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e  nei  casi  di  dispensa  dal
deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA. 
9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di  funzionamento  del  SIGA,
attestata  dal  responsabile  del  SIGA   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 3, e, negli altri casi di cui al comma 8,  gli
atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti  dalla
segreteria dell'ufficio giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  presidente
nei casi di cui all'articolo 136,  comma  2,  del  CPA,  provvede  ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD. 
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non
e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono
raccolti e conservati  in  un  fascicolo  cartaceo  che  riporta  gli
elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  e'  stato
operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di  cui
all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 
11. Gli indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  utilizzabili  per  il
deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale
internet della Giustizia amministrativa.