(Allegato-art. 12)
Art. 12 - Presentazione di istanze al SUAP 
 
  1  La presentazione dell'istanza da parte del richiedente  al  SUAP
     e'  effettuata  attraverso  le  funzionalita'  della  componente
     informatica Front-office SUAP. 
 
  2. Le attivita' realizzate  attraverso  la  componente  informatica
     Front-office SUAP sono: 
      a  l'identificazione  digitale  del  richiedente,  cosi'   come
         previsto dall'articolo  64  del  decreto  legislativo  marzo
         2005, n. 82 ; 
      b  l'utilizzo della modulistica unificata e standardizzata; 
      c  l'individuazione del singolo procedimento; 
      d  la verifica della completezza  formale  dell'istanza  e  dei
         relativi allegati; 
      e  l'assegnazione di un codice univoco all'istanza; 
      f  l'individuazione dei pagamenti spettanti a qualsiasi  titolo
         al SUAP per i procedimenti gestiti dallo stesso e agli  enti
         terzi sulla base delle indicazioni da questi fornite tramite
         i servizi di cui alla lettera e) del comma  1  dell'articolo
         10; 
      g  l'emissione della ricevuta prevista all'articolo 5, comma  4
         del Regolamento e dall'articolo 18-bis della legge 7  agosto
         1990, n.  241  contenente  tra  l'altro  gli  effetti  della
         verifica  di  cui  alla  lett.   d),   il   codice   univoco
         dell'istanza di cui alla lett. e) e i  pagamenti  effettuati
         di cui alla lett. f) ed in generale  i  dati  identificativi
         del soggetto presentatore e della pratica. 
 
  3. La componente informatica Front-office SUAP riceve l'istanza  e,
     sulla base delle informazioni  contenute  nel  Catalogo  Sistema
     Sportelli  Unici,  la  inoltra   alla   componente   informatica
     Back-office SUAP di competenza nelle  modalita'  indicate  dalle
     specifiche tecniche di cui all'articolo 5.