(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                       Facolta' dipartimentali 
 
    1. Alle  Facolta'  dipartimentali  sono  attribuite  le  funzioni
finalizzate  allo  svolgimento  della  ricerca   scientifica,   delle
attivita' didattiche e formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie. 
    2. Le  Facolta'  dipartimentali  sono  costituite  tenendo  conto
dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio. 
    3. Alle singole Facolta' dipartimentali  afferisce  il  personale
docente che opera in  aree  scientifiche  disciplinari  omogenee  e/o
affini, che condivide una prospettiva didattica comune o interessi di
ricerca coerenti con gli obiettivi della Facolta' dipartimentale. 
    4.  Ai  fini  dell'immissione  nei  ruoli  dell'Universita',   il
personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la
quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad
altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal  Senato  accademico,
su richiesta del singolo docente. 
    5. Le Facolta' dipartimentali sono articolate  nel  consiglio  di
Facolta' dipartimentale e nella Giunta di Facolta' dipartimentale. Il
funzionamento  delle  Facolta'  dipartimentali  e'  disciplinato  nel
regolamento generale d'Ateneo.