Art. 18. Presidi delle Facolta' dipartimentali 1. I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facolta' dipartimentali, ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto. 2. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. 3. I presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' dipartimentale.