(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                Presidi delle Facolta' dipartimentali 
 
    1. I presidi sono nominati dal consiglio di  amministrazione,  su
proposta del rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a
tempo pieno delle rispettive Facolta' dipartimentali, ai sensi  della
lettera n) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto. 
    2.  I  presidi  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
riconfermati una sola volta. 
    3. I presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli  atti
accademici propri, curano  l'attuazione  delle  delibere  di  propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita'  didattiche,
le attivita' scientifiche e i servizi che fanno  capo  alla  Facolta'
dipartimentale.