Art. 20. Giunte di Facolta' dipartimentali 1. Le Giunte di Facolta' dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione ai sensi della lettera o) del punto 2 dell'art. 9 del presente statuto. I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 2. La composizione e le funzioni delle Giunte di Facolta' dipartimentali sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.