(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                  Giunte di Facolta' dipartimentali 
 
    1.  Le  Giunte  di  Facolta'  dipartimentali  sono  nominate  dal
consiglio di amministrazione ai sensi della lettera o)  del  punto  2
dell'art. 9 del presente statuto. I  componenti  sono  scelti  tra  i
professori a tempo pieno della  Facolta'  dipartimentale,  durano  in
carica tre anni e sono rieleggibili. 
    2. La  composizione  e  le  funzioni  delle  Giunte  di  Facolta'
dipartimentali sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.