(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                     Centro integrato di ricerca 
 
    1. Il Centro integrato  di  ricerca  (CIR)  e'  la  struttura  di
riferimento interfacolta' dipartimentale  per  la  promozione  ed  il
sostegno  delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   collaborazioni
scientifiche, delle attivita'  di  terza  missione,  nonche'  per  la
gestione  amministrativo-finanziaria  a  servizio  dei  programmi  di
ricerca delle Facolta' dipartimentali. 
    2. La direzione del CIR e' affidata al rettore  o  al  prorettore
alla ricerca se nominato. Il  funzionamento,  l'organizzazione  e  la
composizione delle strutture di Governo del CIR  sono  stabiliti  nel
regolamento generale d'Ateneo. 
    3. Il  CIR  assicura  la  corretta  gestione  dei  fondi  per  le
attivita' di ricerca, per la terza missione, per le  pubblicazioni  e
per le collaborazioni scientifiche e di innovazione. 
    4. Nell'ambito del CIR, seguendo  le  procedure  specificate  nel
regolamento generale di Ateneo, possono essere attivati e  finanziati
centri,  strutture,  programmi  di  ricerca  e   gruppi   di   lavoro
interfacolta' dipartimentali, aperti  anche  alla  partecipazione  di
studiosi e di ricercatori  di  altre  istituzioni  universitarie,  di
ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali