Art. 21. Centro integrato di ricerca 1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, delle attivita' di terza missione, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' dipartimentali. 2. La direzione del CIR e' affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di Governo del CIR sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo. 3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per la terza missione, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche e di innovazione. 4. Nell'ambito del CIR, seguendo le procedure specificate nel regolamento generale di Ateneo, possono essere attivati e finanziati centri, strutture, programmi di ricerca e gruppi di lavoro interfacolta' dipartimentali, aperti anche alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali