Art. 22. Scuole post lauream 1. Per la realizzazione delle competenze delle singole Facolta' dipartimentali o comuni a piu' Facolta' dipartimentali, l'Universita' puo' istituire apposite strutture didattiche chiamate Scuole post lauream, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. 2. L'ordinamento delle Scuole post lauream in quanto strutture didattiche speciali e' stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole post lauream sono disciplinati dalla legislazione vigente, dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle Scuole approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. 3. Alle Scuole post lauream puo' essere riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alle Scuole e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali. 4. Le Scuole post lauream organizzano la didattica post-lauream anche per i corsi di dottorato di ricerca, prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. D'intesa con il CIR, le Scuole post lauream possono gestire specifici programmi di ricerca e innovazione finanziati dall'esterno, strumentali alle proprie attivita', da attuare in collaborazione con le strutture dell'Ateneo e con l'obiettivo specifico di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze.