(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                         Scuole post lauream 
 
    1. Per la realizzazione delle competenze delle  singole  Facolta'
dipartimentali o comuni a piu' Facolta' dipartimentali, l'Universita'
puo' istituire apposite strutture  didattiche  chiamate  Scuole  post
lauream, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con  enti
pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. 
    2. L'ordinamento delle Scuole post lauream  in  quanto  strutture
didattiche speciali e' stabilito con  la  delibera  che  ne  sancisce
l'istituzione. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole  post
lauream sono disciplinati dalla legislazione vigente, dai regolamenti
di Ateneo e dai  relativi  regolamenti  delle  Scuole  approvati  dal
consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. 
    3. Alle Scuole post lauream puo'  essere  riconosciuta  autonomia
didattica,   nonche'   autonomia   finanziaria,   amministrativa    e
gestionale, nei limiti previsti dallo  statuto,  dai  regolamenti  di
Ateneo e dalle norme vigenti.  Alle  Scuole  e'  assegnato  personale
tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali. 
    4. Le Scuole post lauream organizzano la  didattica  post-lauream
anche per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  prevalentemente  in
relazione alle esigenze del mercato del lavoro e  delle  professioni.
D'intesa con il CIR, le Scuole post lauream possono gestire specifici
programmi  di  ricerca   e   innovazione   finanziati   dall'esterno,
strumentali alle proprie attivita', da attuare in collaborazione  con
le strutture dell'Ateneo e con l'obiettivo specifico  di  valorizzare
il  rapporto  tra  la  formazione  e  la  ricerca  scientifica  e  il
trasferimento delle conoscenze.