Art. 23. I Centri interdipartimentali 1. I Centri interdipartimentali sono strutture interdipartimentali alle quali e' attribuito lo sviluppo di progetti speciali e l'erogazione di servizi ritenuti rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 2. L'attivazione o la disattivazione delle strutture interdipartimentali sono deliberate secondo le modalita' previste dal presente statuto, previo parere delle Facolta' dipartimentali. 3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture interdipartimentali sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dai relativi regolamenti delle strutture approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.