(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                    I Centri interdipartimentali 
 
    1.    I     Centri     interdipartimentali     sono     strutture
interdipartimentali alle quali e' attribuito lo sviluppo di  progetti
speciali  e  l'erogazione  di  servizi  ritenuti  rilevanti  per   il
perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 
    2.   L'attivazione   o   la   disattivazione   delle    strutture
interdipartimentali sono deliberate secondo le modalita' previste dal
presente statuto, previo parere delle Facolta' dipartimentali. 
    3.  L'organizzazione   e   il   funzionamento   delle   strutture
interdipartimentali sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dai
relativi regolamenti  delle  strutture  approvati  dal  consiglio  di
amministrazione, su proposta del Senato accademico.