(Accordo-art. 6)
Articolo 6 - Regime di autorizzazione 
 
I trasporti di merci tra i due Paesi, oppure in  transito  attraverso
il  loro  territorio,  effettuati  da  trasportatori  stabiliti   sul
territorio di una o dell'altra Parte  Contraente,  sono  soggetti  al
regime dell'autorizzazione.