Articolo 7 - Esenzione dall'autorizzazione 1. In deroga all'articolo 6, le seguenti categorie di trasporto sono esenti dall'autorizzazione: a) I trasporti postali; b) Gli spostamenti a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel Paese ospitante nonche' il ritorno del veicolo in avaria dopo la riparazione; c) I trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti ed i trasporti di aiuti umanitari, in caso di catastrofi naturali; d) I trasporti di oggetti di opere d'arte destinati alle esposizioni, fiere o a fini non commerciali. e) I trasporti senza scopo di lucro di materiale, accessori e animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, da fiere o kermesse, nonche' quelli destinati alle registrazioni radiofoniche e alle riprese cinematografiche o televisive. f) I trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo. 2. la Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo, puo' modificare o integrare l'elenco delle categorie di trasporto esenti dall'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per i trasporti di cui alle lettere d) e e) si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo, a condizione che gli oggetti e gli animali siano nuovamente riesportati nel Paese di stabilimento.