(Accordo-art. 7)
Articolo 7 - Esenzione dall'autorizzazione 
 
1. In deroga all'articolo 6, le seguenti categorie di trasporto  sono
esenti dall'autorizzazione: 
a) I trasporti postali; 
b) Gli spostamenti a vuoto di un  veicolo  adibito  al  trasporto  di
merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel
Paese ospitante nonche' il ritorno del  veicolo  in  avaria  dopo  la
riparazione; 
c) I trasporti di articoli necessari alle cure  mediche  in  caso  di
soccorsi urgenti ed i  trasporti  di  aiuti  umanitari,  in  caso  di
catastrofi naturali; 
d) I trasporti di oggetti di opere d'arte destinati alle esposizioni,
fiere o a fini non commerciali. 
e) I trasporti senza scopo di lucro di materiale, accessori e animali
destinati  o  provenienti  da  manifestazioni   teatrali,   musicali,
cinematografiche, sportive, circensi, da fiere  o  kermesse,  nonche'
quelli destinati  alle  registrazioni  radiofoniche  e  alle  riprese
cinematografiche o televisive. 
f) I trasporti funebri effettuati a mezzo  di  veicoli  appositamente
allestiti a tale scopo. 
2. la Commissione Mista, di cui all'articolo 14 del presente Accordo,
puo' modificare o integrare l'elenco  delle  categorie  di  trasporto
esenti dall'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
3. Per i trasporti di cui alle  lettere  d)  e  e)  si  applicano  le
disposizioni del comma 1 del presente articolo, a condizione che  gli
oggetti e gli animali  siano  nuovamente  riesportati  nel  Paese  di
stabilimento.