(Accordo-art. 8)
Articolo 8 - Condizioni delle autorizzazioni 
 
1. L'autorizzazione al trasporto  internazionale  di  merci  permette
l'ingresso o il transito attraverso il  territorio  dell'altra  Parte
Contraente di un solo veicolo alla volta, carico o vuoto. 
2. Le autorizzazioni sono rilasciate ai trasportatori  dall'autorita'
competente  o  dall'organismo  del  Paese  di  stabilimento  da  essa
designato. 
3. Le autorizzazioni sono personali. Esse  non  sono  trasferibili  a
terzi. 
4. L'autorizzazione al  trasporto  attribuisce  al  trasportatore  il
diritto di caricare, al  ritorno,  merci  sul  territorio  dell'altra
Parte Contraente, destinate al territorio del Paese di stabilimento. 
5. Le autorizzazioni menzionate nel presente  Accordo  devono  essere
vistate, all'entrata e all'uscita, dalle autorita' del Paese  per  il
quale sono state rilasciate. 
6.  E'  vietata  l'effettuazione  di  servizi  di  cabotaggio,  salvo
autorizzazione speciale per singolo trasporto  eccezionale  accordata
dall'autorita' competente del Paese ospitante. 
7. Le autorita' competenti delle due Parti  Contraenti  si  scambiano
annualmente un contingente di autorizzazioni. 
8.  La  Commissione  Mista  di  cui  all'articolo  14  stabilisce  il
contingente, le categorie e le condizioni integrative per  l'utilizzo
delle autorizzazioni. 
9. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul
territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle  autorita'
competenti  della  Repubblica  tunisina  su  moduli   inviati   dalle
competenti autorita' italiane nei limiti dei contingenti che  saranno
fissati dalla Commissione Mista. 
10. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli  italiani  che  circolano
sul  territorio  della  Repubblica  tunisina  sono  rilasciate  dalle
autorita' competenti della  Repubblica  italiana  su  moduli  inviati
dalle competenti autorita' tunisine nei limiti  dei  contingenti  che
saranno fissati dalla Commissione Mista. 
11.  Ogni  Parte  Contraente   dispone   dello   stesso   contingente
complessivo.