Articolo 8 - Condizioni delle autorizzazioni 1. L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci permette l'ingresso o il transito attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo alla volta, carico o vuoto. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate ai trasportatori dall'autorita' competente o dall'organismo del Paese di stabilimento da essa designato. 3. Le autorizzazioni sono personali. Esse non sono trasferibili a terzi. 4. L'autorizzazione al trasporto attribuisce al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra Parte Contraente, destinate al territorio del Paese di stabilimento. 5. Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vistate, all'entrata e all'uscita, dalle autorita' del Paese per il quale sono state rilasciate. 6. E' vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale per singolo trasporto eccezionale accordata dall'autorita' competente del Paese ospitante. 7. Le autorita' competenti delle due Parti Contraenti si scambiano annualmente un contingente di autorizzazioni. 8. La Commissione Mista di cui all'articolo 14 stabilisce il contingente, le categorie e le condizioni integrative per l'utilizzo delle autorizzazioni. 9. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle autorita' competenti della Repubblica tunisina su moduli inviati dalle competenti autorita' italiane nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 10. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate dalle autorita' competenti della Repubblica italiana su moduli inviati dalle competenti autorita' tunisine nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 11. Ogni Parte Contraente dispone dello stesso contingente complessivo.