(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                       Garante degli studenti 
 
    1. Il Garante degli Studenti e' l'organismo istituito al fine  di
offrire assistenza e consulenza agli studenti che si  ritengano  lesi
nei propri diritti o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  carenze  o
ritardi  imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti,   anche
omissivi, di organi, uffici o singoli  soggetti  dell'Universita'  di
Cagliari. 
    2. Il Garante e' nominato dal  Rettore,  sentito  il  parere  del
Senato  accademico,  tra  soggetti  esterni   all'Ateneo   che,   per
preparazione e per provata esperienza, diano garanzia  di  competenza
giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e  indipendenza  di
giudizio. 
    3. Il Garante degli Studenti  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
rinnovabile consecutivamente una sola volta.  Puo'  essere  revocato,
con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a  causa
di inadempienze, irregolarita' o  ritardi  nell'esercizio  delle  sue
funzioni. 
    4. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni  del  Garante  degli  Studenti.  Le  spese
relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 
    5. Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'amministrazione
universitaria collaborano  col  garante  degli  studenti,  garantendo
l'accesso agli atti ed ai documenti,  nel  rispetto  della  normativa
vigente  sulla  trasparenza  degli  atti   amministrativi   e   sulla
riservatezza delle persone. 
    6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale,
il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'attivita'
svolta.