(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                          Commissione Etica 
 
    1. La Commissione etica e' un organismo con funzioni  consultive,
di ricerca e di controllo in  merito  all'attuazione  e  al  rispetto
delle norme del Codice etico e delle prassi interpretative. 
    2. La Commissione e'  composta  da  tre  membri,  preferibilmente
esterni all'Universita', nominati dal Rettore, sentito il parere  del
Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunita' di genere. Il
Rettore indica il componente che svolge le funzioni di  Presidente  e
nomina un componente supplente per casi di  impedimento  di  uno  dei
componenti titolari. 
    3. La Commissione: 
      a) favorisce la composizione amichevole delle controversie; 
      b) segnala al Rettore  i  casi  in  cui  sono  state  ravvisate
violazione del  Codice  etico,  per  i  successivi  provvedimenti  di
competenza; 
      c) rimette gli atti al Rettore  qualora  ravvisi  comportamenti
sanzionabili con procedimenti disciplinari; 
      d) puo' sottoporre al Senato accademico proposte di revisione o
di integrazione del Codice etico. 
    4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e  l'accesso
ad  essi  deve  rispettare  le  norme  vigenti  relative  agli   atti
amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.