(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  Consiglio  degli  studenti  e'  l'organismo  autonomo  di
organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 
    2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: 
      a) attivita' e servizi didattici; 
      b) diritto allo studio; 
      c) attivita' formative autogestite  nel  campo  della  cultura,
dello sport e del tempo libero. 
    3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su: 
      a)  la  determinazione  delle  contribuzioni  a  carico   degli
studenti; 
      b) le forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad  attivita'
connesse all'erogazione di servizi. 
    4. Qualora le proposte e i pareri del  Consiglio  degli  studenti
non vengano accolti,  le  delibere  degli  organi  competenti  devono
recare  specifica  motivazione  in  ordine  alle   ragioni   ostative
all'accoglimento. 
    5. Il Consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere  sui
documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo. 
    6. Il Consiglio e' composto: 
      a)  dai  rappresentanti  degli  studenti  eletti   nel   Senato
accademico; 
      b) dai rappresentanti degli studenti eletti  nel  Consiglio  di
amministrazione; 
      c) dai rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  nucleo  di
valutazione; 
      d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo
sport universitario; 
      e) dal rappresentante degli studenti eletto nell'Ente regionale
per il diritto allo studio Universitario; 
      f) dagli  studenti  eletti  nei  primi  tre  seggi  in  ciascun
Consiglio di facolta'; 
      g) da due dottorandi e/o specializzandi eletti dai dottorandi e
specializzandi in occasione delle elezioni delle altre rappresentanze
studentesche. 
    7.  Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  1/3   dei
componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta  allargata
a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e  dai
regolamenti. 
    8. Il Consiglio dura  in  carica  due  anni,  elegge  al  proprio
interno il Presidente. Il Presidente e'  componente  di  diritto  del
Senato accademico e puo' eleggere una Giunta con funzioni istruttorie
e di coordinamento. 
    9. L'attivita' del  Consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito
regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal Rettore,
sentito il Senato accademico. 
    10. L'Universita'  garantisce  al  Consiglio  degli  studenti  il
supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.