Art. 23. Comitato Unico di Garanzia 1. Il Comitato unico di garanzia e' l'organismo istituito per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza. 2. Il Comitato e' composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunita'. 3. Il Comitato e' presieduto da un delegato del Rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunita' ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni. 4. Il Comitato: a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo; b) promuove il rispetto delle pari opportunita' di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali; c) contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo; d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.