(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                     Comitato Unico di Garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia e' l'organismo istituito per  le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e
contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e  di
verifica nelle materie di sua competenza. 
    2. Il Comitato e' composto da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari
rappresentanti   dell'amministrazione,   nonche'    da    altrettanti
componenti supplenti. I componenti del  Comitato  sono  nominati  dal
Rettore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel
rispetto del principio delle pari opportunita'. 
    3. Il Comitato e' presieduto da un delegato del Rettore,  i  suoi
membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in  materia
di pari opportunita' ed adeguata esperienza in materia di  mobbing  e
contrasto alle discriminazioni. 
    4. Il Comitato: 
      a)   opera   per   superare   le   condizioni   che   provocano
nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti  diversi
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per
la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero  per
il trattamento economico e retributivo; 
      b) promuove il rispetto delle pari opportunita' di genere negli
organi  dell'Ateneo,  nelle  cariche  accademiche   e   nei   settori
professionali; 
      c)  contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico,   migliorando   l'efficienza   delle   prestazioni,
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal
rispetto  dei  principi  di  pari   opportunita'   e   di   benessere
organizzativo; 
      d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e  di  violenza
morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 
    5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono  definite  con
apposito regolamento.