Art. 20. Organi della Scuola 1. Sono organi di governo e di gestione della Scuola: a) la/il rettrice/rettore; b) il Senato accademico; c) il consiglio di amministrazione; d) la/il direttrice/direttore generale. 2. Svolgono funzioni di controllo, consultive e di garanzia: a) il collegio dei revisori dei conti; b) il nucleo di valutazione; c) il collegio di disciplina; d) il comitato unico di garanzia; e) la commissione paritetica; f) l'assemblea delle allieve e degli allievi; g) la consulta del personale tecnico-amministrativo; h) l'International advisory board; i) il consiglio consultivo sulle attivita' di ricerca; j) il collegio delle coordinatrici e dei coordinatori dei corsi Ph.D; k) l'assemblea delle docenti e dei docenti; l) l'assemblea delle assegniste e degli assegnisti. 3. Gli organi individuati dai commi 1 e 2 esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti della Scuola.