Art. 23. Consiglio di amministrazione - composizione e funzionamento 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da sei membri: a) la/il rettrice/rettore; b) tre persone esterne ai ruoli della Scuola, scelte dal Senato accademico su proposta della/del rettrice/rettore fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; c) una/un professoressa/professore della Scuola, avente le competenze di cui alla lettera precedente, eletta/o dalle professoresse e dai professori della Scuola secondo le modalita' previste nel regolamento generale. d) una/un allieva/allievo eletta/o secondo le modalita' previste nel regolamento generale. 2. La presidenza del consiglio di amministrazione e' attribuita di diritto alla/al rettrice/rettore. 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Nelle deliberazioni in caso di parita' di voti prevale il voto della/del presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare una/un consigliera/consigliere, il nuovo membro verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato delle/dei consigliere/consiglieri di cui alle lettere b) e c) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato della/del consigliera/consigliere di cui alla lettera d) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno quattro componenti. 4. Le funzioni di segretaria/o del consiglio di amministrazione sono svolte dalla/dal direttrice/direttore generale o da una/un suo/a delegata/delegato. 5. Il consiglio di amministrazione puo' essere convocato, in seduta straordinaria, quando: a) la/il presidente ritenga che circostanze urgenti ne richiedano la convocazione indifferibile; b) almeno due componenti avanzino motivata richiesta scritta alla/al presidente, in quest'ultimo caso l'organo dovra' essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il presidente. 7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del collegio dei revisori dei conti con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. 8. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto rettorale.