(Allegato A-art. 23)
                              Art. 23. 
 
     Consiglio di amministrazione - composizione e funzionamento 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da sei membri: 
      a) la/il rettrice/rettore; 
      b) tre persone esterne ai ruoli della Scuola, scelte dal Senato
accademico su proposta della/del  rettrice/rettore  fra  personalita'
italiane o straniere in possesso di comprovata  competenza  in  campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
una  necessaria  attenzione   alla   qualificazione   scientifica   e
culturale; 
      c) una/un  professoressa/professore  della  Scuola,  avente  le
competenze  di  cui   alla   lettera   precedente,   eletta/o   dalle
professoresse e dai professori  della  Scuola  secondo  le  modalita'
previste nel regolamento generale. 
      d)  una/un  allieva/allievo  eletta/o  secondo   le   modalita'
previste nel regolamento generale. 
    2. La presidenza del consiglio di amministrazione  e'  attribuita
di diritto alla/al rettrice/rettore. 
    3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Nelle
deliberazioni in caso di parita' di voti prevale  il  voto  della/del
presidente. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a  mancare  una/un
consigliera/consigliere,   il   nuovo   membro   verra'   individuato
nell'ambito  della  stessa  categoria  di  appartenenza  secondo   le
modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica  fino  alla
scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di  uno  o
piu' membri non impedisce la regolare  costituzione  dell'organo.  Il
mandato delle/dei consigliere/consiglieri di cui alle lettere b) e c)
e' di tre anni ed e' rinnovabile  per  una  sola  volta;  il  mandato
della/del consigliera/consigliere di cui alla lettera d)  e'  di  due
anni  ed  e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.  Il  consiglio   di
amministrazione e'  validamente  costituito  e  si  riunisce  con  la
presenza di almeno quattro componenti. 
    4. Le funzioni di segretaria/o del consiglio  di  amministrazione
sono svolte dalla/dal direttrice/direttore generale o da una/un suo/a
delegata/delegato. 
    5. Il consiglio di  amministrazione  puo'  essere  convocato,  in
seduta straordinaria, quando: 
      a)  la/il  presidente  ritenga  che  circostanze   urgenti   ne
richiedano la convocazione indifferibile; 
      b) almeno due componenti avanzino  motivata  richiesta  scritta
alla/al presidente,  in  quest'ultimo  caso  l'organo  dovra'  essere
convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 
    6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi
con modalita' telematiche; in  tal  caso  la  riunione  si  considera
tenuta nel luogo in cui si trova la/il presidente. 
    7. Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono uno o
piu' componenti del collegio dei revisori dei conti  con  diritto  di
far inserire a verbale eventuali osservazioni. 
    8. I membri del consiglio di amministrazione di cui al  comma  2,
lettere b), c) e d) che risultano  assenti  non  giustificati  a  tre
sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto rettorale.