(Allegato A-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della
regolarita' amministrativo-contabile della gestione. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da: 
      la/il presidente, scelta/o  dalla/dal  rettrice/rettore  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      un membro effettivo e uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      un membro effettivo e uno  supplente  designati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
    3. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto  rettorale  e
resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile  per  una  sola
volta.