Art. 26. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da: la/il presidente, scelta/o dalla/dal rettrice/rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto rettorale e resta in carica quattro anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.