(Allegato-art. 16)
                               Art. 16. 
                  Modalita' per indire le elezioni 
 
    1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi  prima  della  scadenza
del mandato delle RSU,  le  associazioni  sindacali  rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire  le
elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve  essere  contestuale
in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente  all'indizione
l'Aran  convoca  le  confederazioni  sindacali  rappresentative   nei
comparti di contrattazione per concordare in apposito  Protocollo  il
calendario elettorale. 
    2. Qualora in via eccezionale  l'indizione  di  cui  al  comma  1
riguardi un singolo  comparto,  il  protocollo  ivi  previsto  verra'
concordato con le organizzazioni sindacali  rappresentative  in  tale
comparto. 
    3. Il calendario elettorale dovra' contenere: 
      a)   il   termine   per   la   definizione,   presso   ciascuna
amministrazione articolata in sedi o strutture  periferiche -  di  un
protocollo   da   concordare   con   le   organizzazioni    sindacali
rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la  mappatura
delle sedi elettorali; 
      b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a  tutti  i
dipendenti dell'amministrazione del protocollo di  cui  alla  lettera
a); 
      c) il termine  per  l'invio  all'ARAN  ed  alle  confederazioni
sindacali   rappresentative   (o   alle   organizzazioni    sindacali
rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui
alla lettera a); 
      d)  la  data  dell'annuncio  delle  elezioni  da  parte   delle
associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro
- della procedura elettorale; 
      e)  la  data  della  messa  a  disposizione  da   parte   delle
amministrazioni dell'elenco  generale  alfabetico  degli  elettori  -
nonche' degli eventuali  indirizzi  mail  istituzionali  direttamente
afferenti il singolo elettore -  da  consegnare  alle  organizzazioni
sindacali che ne facciano richiesta; 
      f) la  data  di  inizio  della  raccolta  delle  firme  per  la
presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali; 
      g)  il  termine  iniziale  di  costituzione  della  Commissione
elettorale,  che  non  puo'   essere   superiore   a   dieci   giorni
dall'annuncio di cui alla lettera d); 
      h) il termine finale per la presentazione delle liste; 
      i) il termine finale  per  la  costituzione  della  Commissione
elettorale; 
      j) la data di affissione da parte della Commissione  elettorale
delle   liste   elettorali    contenenti    i    candidati    nonche'
dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la  sezione  elettorale  e
degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non  puo'
essere inferiore ad 8 giorni antecedenti  la  data  di  inizio  delle
votazioni; 
      k) le date di votazione; 
      l) la data dello scrutinio; 
      m) le date di affissione  dei  risultati  elettorali  da  parte
della Commissione elettorale; 
      n)  le  date   per   l'invio   telematico,   da   parte   delle
amministrazioni, del verbale finale all'Aran; 
      o)  eventuali  termini  per  adempimenti  utili  alla  corretta
acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran. 
    4. Le associazioni  sindacali  di  cui  ai  commi  1  e  2  danno
comunicazione del  calendario  elettorale  al  personale  interessato
mediante affissione in luogo  accessibile  a  tutti  i  dipendenti  o
pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione,  alla  quale  viene
parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU
in scadenza di mandato. 
    5. Le  elezioni  dovranno  avvenire  contestualmente  nelle  date
indicate nel calendario di cui ai commi  1  e  2,  di  norma  in  due
giornate,  salvo  che  particolari   situazioni   organizzative   non
richiedano il prolungamento delle  operazioni  di  voto  anche  nella
giornata successiva. 
    6. La RSU che decade  nel  corso  del  triennio  e'  rieletta  su
iniziativa,   anche   disgiunta,   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative    concordando    il    relativo    calendario    con
l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta  in  carica
sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.