Art. 16.
Modalita' per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza
del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le
elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale
in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione
l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei
comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il
calendario elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1
riguardi un singolo comparto, il protocollo ivi previsto verra'
concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale
comparto.
3. Il calendario elettorale dovra' contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna
amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche - di un
protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura
delle sedi elettorali;
b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera
a);
c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni
sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali
rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui
alla lettera a);
d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle
associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro
- della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle
amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori -
nonche' degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente
afferenti il singolo elettore - da consegnare alle organizzazioni
sindacali che ne facciano richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la
presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione
elettorale, che non puo' essere superiore a dieci giorni
dall'annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione
elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale
delle liste elettorali contenenti i candidati nonche'
dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e
degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non puo'
essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle
votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte
della Commissione elettorale;
n) le date per l'invio telematico, da parte delle
amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta
acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno
comunicazione del calendario elettorale al personale interessato
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene
parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU
in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date
indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due
giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non
richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella
giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio e' rieletta su
iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali
rappresentative concordando il relativo calendario con
l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica
sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.