Art. 17. Soggetti che possono presentare le liste elettorali 1. Possono presentare le liste elettorali: a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo; b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo; c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo. 2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettere b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. 3. E' condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi. 4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3. 5. Non possono presentare proprie liste: a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso; b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attivita' sindacale nel comparto; c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; d) i dipendenti attraverso proprie liste; e) le associazioni che non abbiano finalita' sindacale. 6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovra' essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. 7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilita' di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa. 8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.