(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
         Soggetti che possono presentare le liste elettorali 
 
    1. Possono presentare le liste elettorali: 
      a)  organizzazioni  sindacali  rappresentative  aderenti   alle
Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo; 
      b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse  da  quelle
di cui  alla  lettera  a)  che  aderiscano  formalmente  al  presente
accordo; 
      c) altre organizzazioni sindacali  formalmente  costituite  con
proprio statuto ed atto costitutivo  che  aderiscano  formalmente  al
presente accordo. 
    2. L'adesione al presente accordo da parte  delle  organizzazioni
sindacali di cui al comma 1, lettere b) e c) che  avvenga  nel  corso
della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che
ne rilascia certificazione. 
    3. E' condizione necessaria per la presentazione delle liste  che
le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino  formalmente
all'Aran - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.  146
e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire  ai  relativi
accordi. 
    4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano
in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare
alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione
di cui al comma 3. 
    5. Non possono presentare proprie liste: 
      a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro  di  fatto  a
meno  che  non  abbiano  costituito  un  nuovo   soggetto   sindacale
rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere  intestata
al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso; 
      b) le organizzazioni  sindacali  che  a  seguito  di  mutamenti
associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un  nuovo  soggetto  e
conseguentemente hanno cessato ogni attivita' sindacale nel comparto; 
      c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; 
      d) i dipendenti attraverso proprie liste; 
      e) le associazioni che non abbiano finalita' sindacale. 
    6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione  dei  dati
elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle  elezioni
generali intendano presentare  proprie  liste  devono  richiedere  il
pre-inserimento  della  propria  denominazione  nella  procedura   di
rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare  all'ARAN
formale dichiarazione dalla quale si evinca con  chiarezza  in  quali
comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovra'
essere corredata da  copia  autenticata  dell'atto  costitutivo,  del
vigente statuto e delle dichiarazioni previste  ai  commi  precedenti
ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto
siano gia' stati formalmente trasmessi  all'Agenzia,  e'  sufficiente
che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non  hanno
subito modificazioni. 
    7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul  possesso  dei  requisiti
necessari  per  la  presentazione  della  lista  l'Aran   valuta   la
possibilita' di inserire con riserva  la  lista  nella  procedura  di
rilevazione.  In  tal  caso   le   singole   Commissioni   elettorali
interessate dovranno autonomamente decidere in merito  all'ammissione
della lista stessa. 
    8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per  singolo
comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella  procedura  di
rilevazione dei verbali elettorali.