Art. 17.
Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle
Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle
di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente
accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con
proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al
presente accordo.
2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1, lettere b) e c) che avvenga nel corso
della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che
ne rilascia certificazione.
3. E' condizione necessaria per la presentazione delle liste che
le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente
all'Aran - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi
accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano
in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare
alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione
di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a
meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale
rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata
al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti
associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e
conseguentemente hanno cessato ogni attivita' sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalita' sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati
elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni
generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il
pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di
rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN
formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali
comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovra'
essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del
vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti
ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto
siano gia' stati formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente
che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno
subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti
necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la
possibilita' di inserire con riserva la lista nella procedura di
rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali
interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione
della lista stessa.
8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo
comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di
rilevazione dei verbali elettorali.