(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
             Procedura per la presentazione delle liste 
 
    1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17  (soggetti  che
possono presentare le liste elettorali) acquisiscono  le  candidature
mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1  (allegato  1)  cui  deve
essere allegata copia di un valido documento  di  riconoscimento  del
candidato. 
    2. Non possono essere candidati coloro che  hanno  presentato  la
lista ne' i membri della commissione elettorale. 
    3. Ciascun candidato puo' presentarsi in  una  sola  lista.  Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso  in  piu'  di
una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19  (Commissione
elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione  delle
liste e prima di procedere all'affissione delle  stesse,  invita  con
atto scritto il lavoratore interessato ad optare,  entro  un  termine
assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla  competizione
elettorale. 
    4. Non e' necessario  che  il  candidato  sia  iscritto  o  debba
iscriversi  all'organizzazione   sindacale   nelle   cui   liste   e'
presentato. 
    5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non  puo'  superare
di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. 
    6. Il nominativo dei candidati viene riportato  nella  lista,  la
quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari  di
elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo  di
firme  necessario  per  la  validita'   della   lista   viene   cosi'
determinato: 
      a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a duemila dipendenti: 2%
del totale dei dipendenti; 
      b)  nelle  amministrazioni/sedi  RSU  con   piu'   di   duemila
dipendenti: quaranta piu' l'1% del numero di dipendenti che  eccedono
i duemila. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento
firme. 
    7. Ogni lavoratore,  puo'  firmare  una  sola  lista  a  pena  di
nullita' della firma apposta. 
    8.   Il   presentatore    di    lista    che    sia    dipendente
dell'amministrazione sede di elezione RSU puo'  anche  essere  tra  i
firmatari della stessa laddove si  riferisca  alla  propria  sede  di
lavoro. 
    9. Ogni  lista  ha  un  solo  presentatore  che  puo'  essere  un
dirigente    sindacale    (aziendale,    territoriale,     nazionale)
dell'organizzazione  sindacale  interessata  ovvero   un   dipendente
delegato per iscritto dalla stessa. La delega  deve  essere  allegata
alla lista. 
    10. Le liste devono essere presentate  dai  soggetti  di  cui  al
comma 9 all'ufficio  dell'amministrazione  che,  secondo  il  proprio
ordinamento,  gestisce  le  relazioni  sindacali  o,   comunque,   il
personale.  Inoltre,  possono  essere  presentate  direttamente  alla
Commissione elettorale se questa e' gia' stata costituita. 
    11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di  cui
al  comma  1,  deve  essere  firmata  dal  presentatore  e  trasmessa
utilizzando il modello 2 (allegato  2).  La  firma  del  presentatore
della lista  apposta  sul  modello  2  deve  essere  autenticata  dal
responsabile   della   gestione   del   personale   della   struttura
amministrativa interessata o da un suo delegato o  negli  altri  modi
previsti  dalla  legge,  salvo  il  caso  di  cui  al  comma  12.  Il
presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle firme  di
cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori. 
    12. In alternativa a quanto  previsto  al  comma  11,  la  lista,
corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma  1,  puo'
essere  inviata   tramite   posta   elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo  PEC  dell'amministrazione  dedicato   alle   relazioni
sindacali o, comunque, alla  gestione  del  personale.  Nel  caso  di
amministrazione  articolata  su  piu'  sedi  RSU,  laddove  la   sede
periferica non sia dotata di  PEC,  l'invio  avviene  dalla  PEC  del
mittente alla  PEO  (posta  elettronica  ordinaria)  della  sede  RSU
dedicato alle relazioni sindacali  o,  comunque,  alla  gestione  del
personale. 
    13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello  2  e  la  lista
dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di
lista o dal legale  rappresentante  del  sindacato  che  ne  assicura
l'autenticita' nella forma e nei contenuti. I file  ricevuti  vengono
inoltrati   dall'amministrazione    alla    Commissione    elettorale
all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato. 
    14. L'orario di scadenza per  la  presentazione  delle  liste  e'
coincidente con l'orario di  chiusura  degli  uffici  abilitati  alla
ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel  caso  sia  trasmessa
tramite posta elettronica certificata.