Art. 18.
Procedura per la presentazione delle liste
1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (soggetti che
possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature
mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve
essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del
candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la
lista ne' i membri della commissione elettorale.
3. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione
elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con
atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine
assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione
elettorale.
4. Non e' necessario che il candidato sia iscritto o debba
iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste e'
presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare
di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la
quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di
elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di
firme necessario per la validita' della lista viene cosi'
determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a duemila dipendenti: 2%
del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di duemila
dipendenti: quaranta piu' l'1% del numero di dipendenti che eccedono
i duemila. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento
firme.
7. Ogni lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di
nullita' della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente
dell'amministrazione sede di elezione RSU puo' anche essere tra i
firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di
lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che puo' essere un
dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale)
dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente
delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata
alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al
comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio
ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il
personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla
Commissione elettorale se questa e' gia' stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui
al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa
utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore
della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal
responsabile della gestione del personale della struttura
amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi
previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il
presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle firme di
cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista,
corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, puo'
essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni
sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di
amministrazione articolata su piu' sedi RSU, laddove la sede
periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del
mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU
dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del
personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista
dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di
lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura
l'autenticita' nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono
inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale
all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e'
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa
tramite posta elettronica certificata.