Art. 18. Procedura per la presentazione delle liste 1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. 2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista ne' i membri della commissione elettorale. 3. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale. 4. Non e' necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste e' presentato. 5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. 6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validita' della lista viene cosi' determinato: a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a duemila dipendenti: 2% del totale dei dipendenti; b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di duemila dipendenti: quaranta piu' l'1% del numero di dipendenti che eccedono i duemila. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento firme. 7. Ogni lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della firma apposta. 8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU puo' anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro. 9. Ogni lista ha un solo presentatore che puo' essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista. 10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa e' gia' stata costituita. 11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori. 12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, puo' essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su piu' sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. 13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticita' nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato. 14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e' coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.