Art. 19.
Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione
sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono
presentare le liste elettorali) presentatrice di lista puo' designare
un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma,
contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio
dell'amministrazione a cio' preposto cui spetta il compito di
comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della
Commissione elettorale nonche' l'indicazione del locale ove la stessa
opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3
lett. g) (modalita' per indire le elezioni) o, se successiva, alla
nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque
incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che
hanno presentato liste successivamente alla costituzione della
Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione
siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le
organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro
sette giorni dal termine della presentazione delle liste, un
componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le
liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con
la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro.
Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e'
equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui
all'art. 19 e' composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove
sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i
tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno
di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di
voto, la Commissione elettorale puo' comunque essere costituita con i
componenti designati.