Art. 19. Commissione elettorale 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista puo' designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. 2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a cio' preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonche' l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (modalita' per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione. 3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa. 4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro sette giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo. 5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale. 6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all'art. 19 e' composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale puo' comunque essere costituita con i componenti designati.