(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                       Commissione elettorale 
 
    1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione  viene
costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione
sindacale  di  cui  all'art.  17,  comma  1  (soggetti  che   possono
presentare le liste elettorali) presentatrice di lista puo' designare
un   lavoratore   dipendente   dell'amministrazione   che    all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. 
    2. Le designazioni dei  componenti  sono  effettuate,  di  norma,
contestualmente   alla   presentazione   della   lista,   all'ufficio
dell'amministrazione  a  cio'  preposto  cui  spetta  il  compito  di
comunicare  ai  soggetti  designati  l'avvenuta  costituzione   della
Commissione elettorale nonche' l'indicazione del locale ove la stessa
opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma  3
lett. g) (modalita' per indire le elezioni) o,  se  successiva,  alla
nomina del terzo componente della Commissione. 
    3.  I  componenti  della  Commissione  elettorale  sono  comunque
incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali  che
hanno  presentato  liste  successivamente  alla  costituzione   della
Commissione stessa. 
    4. Nel caso in cui le designazioni pervenute  all'amministrazione
siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte  le
organizzazioni sindacali presentatrici di lista  a  designare,  entro
sette  giorni  dal  termine  della  presentazione  delle  liste,   un
componente aggiuntivo. 
    5. A seguito della costituzione, l'amministrazione  trasmette  le
liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale. 
    6. I componenti della Commissione elettorale espletano i  compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove  compatibile  con
la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro.
Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e'
equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
 
    Le parti si danno atto  che  la  Commissione  elettorale  di  cui
all'art. 19 e' composta di minimo tre componenti.  Tuttavia,  laddove
sia presentata un'unica lista  o  nell'ipotesi  in  cui,  malgrado  i
tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno
di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di
voto, la Commissione elettorale puo' comunque essere costituita con i
componenti designati.