Art. 20. Compiti della Commissione elettorale 1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: a) elezione del presidente; b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo); c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali; d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilita' delle stesse; e) esame, entro quarantotto ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e candidature; f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse; g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione; i) nomina dei presidenti di sezione; j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (scrutatori); k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati; m) compilazione dei verbali; n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN. 2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.