Art. 20.
Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai
seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata
dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e
dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e
decisione circa l'ammissibilita' delle stesse;
e) esame, entro quarantotto ore dal ricevimento, dei ricorsi in
materia di ammissibilita' di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di
apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento
delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto
per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali
designazioni di cui all'art. 23 (scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni
e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori,
all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione
per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione
in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet
dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per
le elezioni.