(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                Compiti della Commissione elettorale 
 
    1. La Commissione  elettorale  ha  il  compito  di  procedere  ai
seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: 
      a) elezione del presidente; 
      b)  acquisizione  dalla  struttura  amministrativa  interessata
dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e
dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo); 
      c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali; 
      d) verifica  delle  liste  e  delle  candidature  presentate  e
decisione circa l'ammissibilita' delle stesse; 
      e) esame, entro quarantotto ore dal ricevimento, dei ricorsi in
materia di ammissibilita' di liste e candidature; 
      f) definizione  delle  sezioni  elettorali  e  degli  orari  di
apertura delle stesse; 
      g) distribuzione  del  materiale  necessario  allo  svolgimento
delle elezioni; 
      h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto  al  voto
per ciascuna sezione; 
      i) nomina dei presidenti di sezione; 
      j)  nomina  degli  scrutatori  tenendo  conto  delle  eventuali
designazioni di cui all'art. 23 (scrutatori); 
      k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 
      l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole  sezioni
e riepilogo dei risultati; 
      m) compilazione dei verbali; 
      n)    comunicazione    dei     risultati     ai     lavoratori,
all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici  di
lista; 
      o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; 
      p) trasmissione dei verbali e  degli  atti  all'amministrazione
per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN. 
    2. Le liste elettorali dovranno essere portate a  conoscenza  dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale  mediante  affissione
in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate  nell'intranet
dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per
le elezioni.