Art. 21.
Modalita' della votazione
1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei
votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite piu'
sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto,
garantendo, di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto
di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati
nell'intranet dell'amministrazione almeno otto giorni prima del
giorno fissato per le votazioni.