(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                      Modalita' della votazione 
 
    1. Il luogo della votazione  sara'  stabilito  dalla  Commissione
elettorale, previo accordo con l'amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. 
    2. Qualora l'ubicazione delle sedi di  lavoro  e  il  numero  dei
votanti lo  dovessero  richiedere,  potranno  essere  stabilite  piu'
sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per  conservare,  sotto  ogni  aspetto,  la  segretezza   del   voto,
garantendo, di norma la contestualita' delle operazioni di voto. 
    3. Luogo e calendario di  votazione  dovranno  essere  portati  a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in  ogni  posto
di lavoro in luogo accessibile a  tutti  i  dipendenti  o  pubblicati
nell'intranet  dell'amministrazione  almeno  otto  giorni  prima  del
giorno fissato per le votazioni.