Art. 22.
Composizione della sezione elettorale
1. La sezione e' composta da almeno due scrutatori di cui
all'art. 23 (scrutatori) e da un presidente, nominato dalla
Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di piu' sezioni la
Commissione elettorale puo' nominare il presidente della sezione
scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della
singola sezione, il quale dovra' manifestare la propria volonta' di
accettare l'incarico.