(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                Composizione della sezione elettorale 
 
    1. La sezione  e'  composta  da  almeno  due  scrutatori  di  cui
all'art.  23  (scrutatori)  e  da  un  presidente,   nominato   dalla
Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di  piu'  sezioni  la
Commissione elettorale puo'  nominare  il  presidente  della  sezione
scegliendo tra il personale  titolare  dell'elettorato  attivo  della
singola sezione, il quale dovra' manifestare la propria  volonta'  di
accettare l'incarico.