Art. 22. Composizione della sezione elettorale 1. La sezione e' composta da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di piu' sezioni la Commissione elettorale puo' nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovra' manifestare la propria volonta' di accettare l'incarico.