Art. 23.
Scrutatori
1. E' facolta' dei presentatori di ciascuna lista designare uno
scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori
titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro
due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la
Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori
affinche' il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralita' di sezioni, qualora il numero delle
designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione
nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno
o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola
sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con
la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno
antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle
sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per
l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli
effetti al servizio prestato.