Art. 23. Scrutatori 1. E' facolta' dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. 2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni. 3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinche' il numero degli stessi sia almeno pari a due. 4. In caso di pluralita' di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato. 5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.