(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                             Scrutatori 
 
    1. E' facolta' dei presentatori di ciascuna lista  designare  uno
scrutatore per ogni  sezione  elettorale,  scelto  fra  i  lavoratori
titolari di elettorato attivo che non siano candidati. 
    2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata  entro
due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni. 
    3. Laddove le designazioni pervenute non  siano  sufficienti,  la
Commissione elettorale nomina al  suo  interno  ulteriori  scrutatori
affinche' il numero degli stessi sia almeno pari a due. 
    4. In caso di pluralita' di  sezioni,  qualora  il  numero  delle
designazioni degli scrutatori non  sia  sufficiente,  la  Commissione
nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno
o tra il  personale  titolare  di  elettorato  attivo  nella  singola
sezione che non sia candidato. 
    5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i  compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove  compatibile  con
la  durata  delle  operazioni  elettorali-  comprendente  il   giorno
antecedente alla votazione e quello successivo  alla  chiusura  delle
sezioni -  durante  l'orario  di  lavoro.  Il  tempo  necessario  per
l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato a tutti  gli
effetti al servizio prestato.