(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                Attrezzatura della sezione elettorale 
 
    1. A cura della Commissione elettorale  ogni  sezione  elettorale
sara'  munita  di  una  urna  elettorale,  idonea  ad  una   regolare
votazione, chiusa e sigillata  sino  alla  apertura  ufficiale  della
stessa per l'inizio dello scrutinio. 
    2.  La  sezione  deve,  inoltre,  poter  predisporre  dell'elenco
completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di  cui
all'art. 20 (compiti della Commissione elettorale), comma 1,  lettera
h).