Art. 24.
Attrezzatura della sezione elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale
sara' munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare
votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco
completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui
all'art. 20 (compiti della Commissione elettorale), comma 1, lettera
h).