Art. 25. Schede elettorali 1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di precedenza sara' estratto a sorte. 3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del voto. 4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale. 5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.