(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
                          Schede elettorali 
 
    1. La votazione ha luogo a mezzo di  scheda  unica,  comprendente
tutte le liste disposte in ordine di presentazione e  con  la  stessa
evidenza. 
    2. In caso di contemporaneita' della presentazione,  l'ordine  di
precedenza sara' estratto a sorte. 
    3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della
sezione. La  loro  preparazione  e  la  successiva  votazione  devono
avvenire in modo da garantire la  segretezza  e  la  regolarita'  del
voto. 
    4. La scheda deve essere consegnata a ciascun  elettore  all'atto
della votazione dal Presidente o da un altro  componente  la  sezione
elettorale. 
    5. Il voto di lista sara' espresso  mediante  crocetta  tracciata
sulla intestazione della lista. 
    6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta  o  se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.