Art. 25.
Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente
tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
evidenza.
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di
precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della
sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione
elettorale.
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata
sulla intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.