(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                             Preferenze 
 
    1.  L'elettore  puo'  manifestare  la  preferenza  solo  per   un
candidato della lista da lui votata. In caso di  amministrazioni  con
piu' di duecento dipendenti, e'  consentito  esprimere  preferenza  a
favore di due candidati della stessa lista. 
    2. Il voto di preferenza sara' espresso  dall'elettore  scrivendo
il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio  sulla
scheda. Per le amministrazioni fino a duecento dipendenti, la  scheda
elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni
con un numero di  dipendenti  superiore,  le  liste  dovranno  essere
affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di  piu'  preferenze
date a candidati della stessa lista vale  unicamente  come  votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.  Il
voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu'  preferenze
di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. 
    3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze  date  a
candidati di altre liste, si considera valido solamente  il  voto  di
lista e nulli i voti di preferenza.