Art. 26. Preferenze 1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di duecento dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista. 2. Il voto di preferenza sara' espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a duecento dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di piu' preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. 3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.