Art. 26.
Preferenze
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un
candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con
piu' di duecento dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a
favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sara' espresso dall'elettore scrivendo
il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla
scheda. Per le amministrazioni fino a duecento dipendenti, la scheda
elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni
con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere
affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di piu' preferenze
date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze
di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.