Art. 27.
Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli
scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto
nel verbale concernente le operazioni elettorali.