(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                    Riconoscimento degli elettori 
 
    1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire  un
documento di  riconoscimento  personale.  In  mancanza  di  documento
personale essi dovranno  essere  riconosciuti  da  almeno  due  degli
scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere  dato  atto
nel verbale concernente le operazioni elettorali.