Art. 30. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni 1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu' ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. 2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu' della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. 3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro trenta giorni. Non e' ammessa la presentazione di nuove liste. 4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovra' essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi novanta giorni.