(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
        Quoziente necessario per la validita' delle elezioni 
 
    1.  Le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   nonche'   le
pubbliche amministrazioni favoriranno la  piu'  ampia  partecipazione
dei lavoratori alle operazioni elettorali. 
    2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. 
    3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si
procede alle operazioni di  scrutinio  e  le  sole  elezioni  vengono
ripetute entro trenta giorni. Non  e'  ammessa  la  presentazione  di
nuove liste. 
    4. Qualora  non  si  raggiunga  il  quorum  anche  nelle  seconde
elezioni, l'intera procedura  dovra'  essere  riattivata  ex  novo  e
conclusa entro i successivi novanta giorni.