Art. 30.
Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonche' le
pubbliche amministrazioni favoriranno la piu' ampia partecipazione
dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si
procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono
ripetute entro trenta giorni. Non e' ammessa la presentazione di
nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde
elezioni, l'intera procedura dovra' essere riattivata ex novo e
conclusa entro i successivi novanta giorni.