Art. 31.
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno
inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le
sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal
protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (modalita' per indire le
elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati
elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione
elettorale sul «verbale finale» redatto in conformita' del fac-simile
di cui all'art. 36 del presente accordo (adempimenti dell'Aran) -
modello 3 (allegato 3) - e sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione
redige il verbale dello scrutinio redatto in conformita' al modello 4
(allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e
controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel
quale dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il
verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della
votazione) alla Commissione elettorale che procedera' alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale
(modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il «verbale finale» (modello 3), che deve essere affisso in
luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet
dell'amministrazione per almeno cinque giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del «verbale finale»
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la
Commissione ne da' atto nel «verbale delle operazioni elettorali».
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui
ai commi 2 e 3, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il
materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico
sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sara' conservato
secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, in
modo da garantirne la integrita' per almeno tre mesi o, in caso di
contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sara' distrutto
alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un
delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla
RSU e dalla amministrazione.