Art. 31. Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (modalita' per indire le elezioni). 2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul «verbale finale» redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 36 del presente accordo (adempimenti dell'Aran) - modello 3 (allegato 3) - e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 3. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformita' al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procedera' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale. 4. Il «verbale finale» (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno cinque giorni. 5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del «verbale finale» senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da' atto nel «verbale delle operazioni elettorali». 6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, in modo da garantirne la integrita' per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. 7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sara' distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.