(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                       Operazioni di scrutinio 
 
    1. Le operazioni di scrutinio,  che  saranno  pubbliche,  avranno
inizio dopo la chiusura  delle  operazioni  elettorali  in  tutte  le
sezioni, nel  giorno  stabilito  per  tutte  le  amministrazioni  dal
protocollo di cui all'art. 16, comma  1,  (modalita'  per  indire  le
elezioni). 
    2.  Al  termine  delle  operazioni  di  scrutinio,  i   risultati
elettorali  dovranno  essere  riportati  a  cura  della   Commissione
elettorale sul «verbale finale» redatto in conformita' del fac-simile
di cui all'art. 36 del presente  accordo  (adempimenti  dell'Aran)  -
modello 3 (allegato 3) - e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 
    3. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione
redige il verbale dello scrutinio redatto in conformita' al modello 4
(allegato 4)  sottoscritto  dallo  stesso  presidente  di  sezione  e
controfirmato da almeno due scrutatori per  ciascuna  sezione  -  nel
quale dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il
verbale  viene  trasmesso  (unitamente  al  residuo  materiale  della
votazione) alla Commissione elettorale che procedera' alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone  atto  in  apposito  verbale  finale
(modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale. 
    4. Il «verbale finale» (modello 3), che deve  essere  affisso  in
luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o  pubblicato  nell'intranet
dell'amministrazione per almeno cinque giorni. 
    5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del «verbale  finale»
senza che siano  stati  presentati  ricorsi  da  parte  dei  soggetti
interessati, si intende confermata  l'assegnazione  dei  seggi  e  la
Commissione ne da' atto nel «verbale delle operazioni elettorali». 
    6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di  cui
ai commi 2 e 3, provvedera' a sigillare in un unico  plico  tutto  il
materiale (esclusi i  verbali)  trasmesso  dalle  sezioni;  il  plico
sigillato, dopo la definitiva convalida della  RSU  sara'  conservato
secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'amministrazione, in
modo da garantirne la integrita' per almeno tre mesi o,  in  caso  di
contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. 
    7. Successivamente il plico di cui al  comma  6  sara'  distrutto
alla presenza di un delegato della Commissione  elettorale  e  di  un
delegato della amministrazione. I verbali  saranno  conservati  dalla
RSU e dalla amministrazione.