Art. 32.
Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste
concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e
successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori
resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
3. In caso di parita' di resti il seggio viene attribuito alla
lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In
caso di parita' di voti, il seggio viene attribuito al componente del
genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parita' di genere al
componente anagraficamente piu' giovane.
4. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in
relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In
caso di parita' di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della
lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i
seggi per mancanza di candidati e' esclusa la possibilita' di
assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia
inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all'art.
9, comma 5, (durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei
risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute
attivando ex novo l'intera procedura che dovra' concludersi entro
novanta giorni.