(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
                       Attribuzione dei seggi 
 
    1. Il numero  dei  seggi  sara'  ripartito  secondo  il  criterio
proporzionale in relazione ai voti  conseguiti  dalle  singole  liste
concorrenti. 
    2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero  dei  voti  validi  per  il  numero  dei  seggi   previsti   e
successivamente fra tutte le liste che avranno  ottenuto  i  migliori
resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. 
    3. In caso di parita' di resti il seggio  viene  attribuito  alla
lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.  In
caso di parita' di voti, il seggio viene attribuito al componente del
genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parita'  di  genere  al
componente anagraficamente piu' giovane. 
    4.  Nell'ambito  delle  liste,  i  seggi  saranno  attribuiti  in
relazione ai voti di preferenza ottenuti dai  singoli  candidati.  In
caso di parita' di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della
lista. 
    5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione  di  tutti  i
seggi per  mancanza  di  candidati  e'  esclusa  la  possibilita'  di
assegnazione del seggio rimasto vacante  ad  un  candidato  di  altra
lista. 
    6. Qualora il numero dei seggi  complessivamente  attribuiti  sia
inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di  cui  all'art.
9, comma 5, (durata  e  sostituzione),  fermo  restando  l'invio  dei
risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno  essere  ripetute
attivando ex novo l'intera procedura  che  dovra'  concludersi  entro
novanta giorni.