(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
                 Ricorsi alla Commissione elettorale 
 
    1. Qualora nel corso dei cinque giorni di affissione del «verbale
finale» vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede  al  loro
esame entro quarantotto ore, inserendo nel «verbale delle  operazioni
elettorali» la conclusione alla quale e' pervenuta  ed  eventualmente
modificando il «verbale finale» che viene nuovamente affisso in luogo
accessibile  a  tutti  i  dipendenti   o   pubblicato   nell'intranet
dell'amministrazione. 
    2. Copia del «verbale  finale»,  del  «verbale  delle  operazioni
elettorali» e, in caso di piu'  sezioni,  dei  «verbali  di  sezione»
dovra'   essere   notificata   a   ciascun    rappresentante    delle
organizzazioni sindacali che  abbiano  presentato  liste  elettorali,
entro quarantotto ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonche' all'amministrazione ai sensi dell'art.  20,  comma
1, lettera p) (compiti della Commissione elettorale).