Art. 33. Ricorsi alla Commissione elettorale 1. Qualora nel corso dei cinque giorni di affissione del «verbale finale» vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro quarantotto ore, inserendo nel «verbale delle operazioni elettorali» la conclusione alla quale e' pervenuta ed eventualmente modificando il «verbale finale» che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione. 2. Copia del «verbale finale», del «verbale delle operazioni elettorali» e, in caso di piu' sezioni, dei «verbali di sezione» dovra' essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro quarantotto ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche' all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera p) (compiti della Commissione elettorale).