Art. 33.
Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Qualora nel corso dei cinque giorni di affissione del «verbale
finale» vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro
esame entro quarantotto ore, inserendo nel «verbale delle operazioni
elettorali» la conclusione alla quale e' pervenuta ed eventualmente
modificando il «verbale finale» che viene nuovamente affisso in luogo
accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet
dell'amministrazione.
2. Copia del «verbale finale», del «verbale delle operazioni
elettorali» e, in caso di piu' sezioni, dei «verbali di sezione»
dovra' essere notificata a ciascun rappresentante delle
organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali,
entro quarantotto ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonche' all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera p) (compiti della Commissione elettorale).